Rimborso T.A.R.S.U.: Dalla parte dei cittadini maggio 24, 2010
Inviato da Paolo Leccese in : news , trackbackLa T.A.R.S.U. (Tassa sui Rifiuti Solidi Urbani), introdotta con L. 366/1941, è attualmente disciplinata dall’art. 62 del D. Lgs 507/93 ed è definita come “… tassa dovuta per l’occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale in cui il servizio è istituito ed attivato o comunque reso in via continuativa …”.
Nel 1997, l’art. 49 del D.Lgs. n. 22, ha previsto la progressiva sostituzione della T.I.A. (Tariffa di Igiene Ambientale) alla TARSU, che, ad oggi non ha trovato attuazione nella maggioranza dei Comuni, essendo prorogato al 30 giugno 2010.
La sentenza n. 238/2009 della Corte Costituzionale ha riconosciuto ad entrambe natura tributaria escludendo l’assoggettabilità ad IVA anche per la TIA.
Dunque l’importo fino ad ora versato comprensivo del 10% di IVA dopo tale sentenza è da considerare illegittimo.
Commenti»
Bravo l’Avvocato ma vorrei aggiungere una precisazione;la sentenza n.8313/10 delle Sezioni Unite della Cassazione afferma che per cambiare qualifica ad una entrata occorrerebbe modificarne il presupposto.
Sino a quando la tariffa sara’ ancorata non all’effettiva produzione di rifiuti ma alla mera occupazione di locali, la stessa non risultera’ propriamente corrispetiva di un servizio.